Art. 1

In vigore dal 8 dic 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la proposta avanzata dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Latina in data 14 dicembre 1953 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana delle "Gronde dei Monti Aurunci" in provincia di Latina per un'estensione di ha. 19.941; Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare; Sentito il Comitato speciale della bonifica; Viste le lettere n. 306 in data 18 marzo 1955 del Ministero dei lavori pubblici e n. 118095 in data 10 giugno 1955 del Ministero del tesoro; Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979; Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla richiesta classifica; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro; Decreta: Articolo unico. Il territorio denominato "Le Gronde dei Monti Aurunci" comprendente l'intera superficie dei comuni di Lenola e Campodimele e parte dei territori comunali di Itri, Formia e Spigno Saturnia in provincia di Latina, esteso per ha. 19.941 e delimitato secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1: 100.000 che vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 luglio 1955 GRONCHI COLOMBO - GAVA - ROMITA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1955 Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 182. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-07-24;1083#art-1

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