Art. 1

In vigore dal 16 set 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2255 e modificato con i regi decreti 15 novembre 1928, n. 2606; 31 ottobre 1929, n. 2400; 1 ottobre 1931, n. 1372; 27 ottobre 1932, n. 2062; 27 dicembre 1934, n. 2448; 27 ottobre 1936, n. 2457; 27 marzo 1939, numero 1296; 9 maggio 1939, n. 1469: 26 ottobre 1910, n. 2065; 27 aprile 1942, n. 470; 5 settembre 1942, numero 1266, e con decreti del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1949, n. 1028; 18 aprile 1951, n. 964; 25 luglio 1952, n. 1207; 10 febbraio 1953, n. 377, e 8 febbraio 1954, n. 402; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 19. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di: 9) Diritto privato comparato; 10) Diritto pubblico comparato; 11) Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche; 12) Ordinamento delle comunità europee. Dopo l'art. 23 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla creazione di alcuni Istituti presso la Facoltà di giurisprudenza, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 24. - Appartengono alla Facoltà gli istituti e i Seminari seguenti: Istituto di diritto privato, comprendente i Seminari di diritto civile, diritto commerciale, diritto agrario; Istituto di diritto pubblico, comprendente i Seminari di diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e penale, diritto penale, diritto ecclesiastico, diritto internazionale e diritto del lavoro; Istituto di storia e filosofia del diritto, comprendente i Seminari di filosofia del diritto, storia del diritto italiano, storia del diritto romano, diritto romano e diritto comparato; Istituto di scienze economiche e statistiche, comprendente i Seminari di economia politica e statistica; Istituto di finanza pubblica, comprendente i Seminari di scienza delle finanze e diritto finanziario. Art. 25. - Gli Istituti ed i Seminari hanno per scopo l'addestramento dei giovani alle ricerche scientifiche ed il loro avviamento allo studio delle fonti e della letteratura delle varie discipline giuridiche ed economiche. I loro lavori consistono in esercitazioni, ricerche e dissertazioni. Art. 26. - I direttori degli Istituti sono nominati con le norme stabilite dall'art. 23 del regolamento generale universitario e dai regolamenti particolari che li riguardano e durano in carica tre anni. Il direttore è assistito da un Consiglio direttivo composto dai professori di ruolo che impartiscono gli insegnamenti delle materie nell'ambito dell'Istituto. Art. 27. - Sono ammessi a frequentare i singoli Istituti e Seminari gli studenti della Facoltà, nonché gli studenti di altre Facoltà, ed i laureati che, in base a regolare domanda, ne ottengano l'autorizzazione del direttore. Art. 28. - Gli Istituti di diritto privato, di diritto pubblico e di storia della filosofia del diritto, hanno Una biblioteca comune e del pari una biblioteca comune hanno gli Istituti di scienze economiche e statistiche e di finanza pubblica. Uno dei direttori degli Istituti giuridici sarà incaricato di anno in anno dal Consiglio di Facoltà a sovraintendere alla biblioteca comune e a coordinare il funzionamento degli Istituti stessi; del pari uno dei direttori dei due Istituti economico-finanziario, sarà incaricato di anno in anno dal Consiglio di Facoltà a sovraintendere alla biblioteca comune e a coordinare il funzionamento degli Istituti medesimi. Art. 30. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di: 6) Puericoltura 7) Medicina del lavoro; 8) Tisiologia; 9) Idrologia medica; 10) Clinica ortopedica; 11) Urologia. Art. 34. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche sono aggiunti quelli di: 5) Topologia; 6) Teoria delle funzioni. Art. 39. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica sono aggiunti quelli di: 7) Calcolo delle probabilità; 8) Fisica terrestre; 9) Geodesia 10) Astronomia. Art. 52. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto quello di: 9) Geografia fisica. Art. 57. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di: 9) Scienza dell'alimentazione; 10) Entomologia agraria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 luglio 1955 GRONCHI Rossi Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1955 Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 118. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-07-19;778#art-1

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