Art. 1
In vigore dal 9 set 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1743; 26 marzo 1942, n. 328, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 398 e con decreti del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1949, n. 1027; 11 aprile 1951, n. 565; 23 gennaio 1952, n. 365; 26 ottobre 1952, n. 4512; 10 febbraio 1953, n. 550; 30 luglio 1953, n. 716; 6 ottobre 1953, n. 1097; 29 maggio 1954, n. 752; 24 settembre 1954, n. 1206 e 16 febbraio 1955, n. 137;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 22. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di:
15) "Filologia medioevale ed umanistica".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 luglio 1955
GRONCHI
Rossi
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 93. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-07-15;759#art-1