Art. 1

In vigore dal 19 gen 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la domanda 18 gennaio 1949, con la quale l'Associazione per l'irrigazione Est Sesia, in provincia di Novara, ha chiesto la classifica, fra i comprensori di bonifica, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, di alcune zone ricadenti nel territorio di competenza dell'Associazione stessa; Ritenuto che la proposta classifica riguarda sette zone, non contermini, della superficie complessiva di ettari 38.513, poste tra il Sesia, il Ticino ed il Po, quali risultano dalla corografia allegata alla domanda; Che ricorrono le condizioni per prendere alla richiesta classifica, ad esclusione, però, della zona indicata col n. 2 della anzidetta corografia, dovendosi compiere ulteriori accertamenti per stabilire, in ordine a tale zona, la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge; Visto il parere 19 dicembre 1952, n. 304, del Comitato speciale della bonifica; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro e per i lavori pubblici; Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215; Decreta: Le zone ricadenti nel perimetro del territorio dell'Associazione per l'irrigazione dell'Est Sesia, in provincia di Novara, e contrassegnate coi numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 7 nella corografia in data 18 gennaio 1949, sono classificate, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, fra i comprensori di bonifica di 2° categoria. Detta corografia, munita del «visto» del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 luglio 1955 GRONCHI COLOMBO - GAVA - ROMITA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1953 Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 161. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-07-15;1321#art-1

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