Art. 3

In vigore dal 22 nov 1955
Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 novembre 1954. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 luglio 1955 GRONCHI MARTINO Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1955 Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 118. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-07-14;992#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo