Art. 3
In vigore dal 22 nov 1955
Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 novembre 1954.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 luglio 1955
GRONCHI
MARTINO
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 118. - CARLOMAGNO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-07-14;992#art-3