Art. 2
In vigore dal 14 lug 1955
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Staio, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e i decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 luglio 1955
GRONCHI
SCELBA - TREMELLONI - MARTINO - GAVA - VANONI - MEDICI - VILLABRUNA - MARTINELLI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1955
Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 88. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-07-05;548#art-2