Art. 1

In vigore dal 27 set 1955
N. 807. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Società alpinisti tridentini, sezione di Trento del Club alpino italiano, viene autorizzata ad acquistare i rifugi alpini pertinenti al demanio di Vaiolet, Ciampediè, Boè, Vioz e Tuckett, in provincia di Trento. Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 1 settembre 1955 Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 131. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-30;807#art-1

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