Art. 1

In vigore dal 2 set 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 22 maggio 1939, n. 1166, e modificato con legge 1 giugno 1939, n. 872, con i regi decreti 26 ottobre 1940, n. 2056; 15 aprile 1942, n. 423; 24 ottobre 1942, n. 1847, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1138, e con decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 942; 21 novembre 1949, n. 1194; 13 marzo 1950, n. 283; 27 ottobre 1951, n. 1825; 23 aprile 1952, n. 873; 10 febbraio 1953, n. 383; 13 febbraio 1954, n. 750; 14 settembre 1954, n. 1161; 16 febbraio 1955, n. 136, e 27 gennaio 1955, n. 219; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: dopo l'art. 72 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in filosofia, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: Scuola di perfezionamento in filosofia Art. 73. - È istituita presso la Facoltà di lettere e filosofia la scuola di perfezionamento in filosofia allo scopo di guidare i laureati in filosofia nella ricerca scientifica, nell'ambito delle seguenti discipline filosofiche: filosofia teoretica, filosofia morale, storia della filosofia, storia della filosofia antica, storia della filosofia medioevale, pedagogia. La durata del corso degli studi è di due anni. Art. 74. - La scuola è retta da un direttore, designato dal Consiglio di facoltà nella persona del professore di ruolo più anziano fra quelli delle materie che rientrano nell'ambito della scuola, in base a quanto previsto dall'articolo precedente. Art. 75. - Possono iscriversi alla scuola coloro che siano in possesso del diploma di laurea in filosofia, rilasciato dalle Università italiane. Art. 76. - I candidati dovranno dichiarare all'atto della iscrizione in quale, fra le discipline filosofiche sopra elencate, intendono conseguire il perfezionamento,. Art. 77. - Al termine di ciascuno dei due anni di corso, gli iscritti dovranno sostenere: a) un esame nell'ambito della disciplina scelta per il perfezionamento; b) un esame di lettura e traduzione su almeno due testi filosofici in una delle seguenti lingue: greco, latino, francese, inglese, tedesco. L'esame di lettura e traduzione al termine del secondo anno di corso dovrà vertere su testi filosofici in lingua diversa da quella dei testi scelti per il primo anno. Art. 78. - Per conseguire il diploma di perfezionamento in filosofia gli iscritti dovranno, oltre che aver superato gli esami di cui all'articolo precedente: a) sostenere un esame di cultura generale nell'ambito della disciplina filosofica in cui il candidato ha dichiarato di volersi perfezionare; b) presentare un lavoro scritto intorno ad un tema che sia approvato dal direttore della scuola e dall'insegnante della disciplina filosofica cui il tema si riferisce; c) sostenere la discussione orale intorno a detta dissertazione. Art. 79. - La Commissione degli esami di profitto è composta dal direttore della scuola, dal professore della disciplina nella quale il candidato intende conseguire il perfezionamento, e da altro professore di una delle discipline che rientrano nell'ambito della scuola. La Commissione dell'esame di diploma è composta di sette membri, presieduta dal preside della Facoltà di lettere e filosofia, e formata dal direttore della scuola, e dai docenti di materie filosofiche della Facoltà. Art. 80. - Gli iscritti alla scuola di perfezionamento in filosofia debbono versare le tasse, soprattasse e gli eventuali contributi stabiliti anno per anno dal Consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del Senato accademico, udita la Facoltà e scuola. La tassa di diploma, da devolversi all'Erario, è fissata nella misura di L. 6000, ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 giugno 1955 GRONCHI ERMINI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1955 Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 68. - E. GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-30;693#art-1

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