Art. 1
In vigore dal 21 ago 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Riconosciuta l'opportunità di modificare, per esigenze didattiche, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati alla Facoltà di economia e commercio e alla Facoltà di lingue e letterature straniere nell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, di cui alla legge 11 giugno 1954, n. 360, e successive modificazioni, allo scopo di consentire la restituzione, da parte della Facoltà di lingue e letterature straniere del posto di ruolo ceduto dalla Facoltà di economia e commercio nell'anno 1952;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione del 14 maggio 1955;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Con effetto dall'anno accademico 1955-56, i ruoli organici dei posti di professore di ruolo delle Facoltà di economia e commercio e di lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, di cui alla legge 11 giugno 1954, n. 360 e al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1955, n. 36, sono modificati come appresso:
Facoltà di economia e commercio: posti di ruolo n. 10;
Facoltà di lingue e letterature straniere: posti di ruolo n. 7.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 1955
GRONCHI
ERMINI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1955
Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 155. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-30;627#art-1