Art. 1
In vigore dal 21 ago 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Riconosciuta l'opportunità di modificare, per esigenze didattiche, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati alla Facoltà di scienze politiche, alla Facoltà di lettere e filosofia, alla Facoltà di magistero e alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova di cui alla tabella D annessa al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, al regio decreto-legge 17 agosto 1941, n. 1064, e al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1373, e successive modificazioni;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nell'adunanza del 13 maggio 1955;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Con effetto dall'anno accademico 1955-56, i ruoli organici dei posti di professore di ruolo nelle Facoltà di scienze politiche, di lettere e filosofia, di magistero e di medicina e chirurgia dell'Università di Padova, di cui alla tabella D annessa al regio decreto 31 agosto 1933, 1592, al regio decreto-legge 17 agosto 1941, n. 1064, al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1373, e successive modificazioni, sono modificati come appresso:
Facoltà di scienze politiche: posti di ruolo 3;
Facoltà di lettere e filosofia: posti di ruolo 15;
Facoltà di magistero: posti di ruolo 3;
Facoltà di medicina e chirurgia: posti di ruolo 20.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 1955
GRONCHI
ERMINI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 8. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-30;626#art-1