Titolo II›Capo I
Art. 13
In vigore dal 14 set 1955
L'art. 242 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1942, n. 1447, è sostituito dal seguente:
"Alla concessione dell'esercizio delle tramvie a trazione meccanica provvede, prima dell'inizio dei lavori, l'Ispettorato compartimentale o l'ufficio distaccato della, motorizzazione civile e dei trasporti in concessione".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-13