Art. 2

In vigore dal 11 apr 1957
All'esproprio degli immobili nonché dei diritti immobiliari all'uopo occorrente, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, numero 5188, citate nelle premesse, entro il termine di mesi diciotto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il termine entro il quale i lavori di cui al precedente dovranno essere portati a compimento è stabilito in anni dieci, sempre a far tempo dalla data suddetta. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 giugno 1955 GRONCHI TAVIANI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1955 Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 51. - E. GRECO

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 31 gennaio 1957, n. 109 ha disposto (con l'articolo unico) che il termine previsto dal primo comma del presente articolo e' prorogato di mesi diciotto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;647#art-2

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