Art. 2
In vigore dal 11 apr 1957
All'esproprio degli immobili nonché dei diritti immobiliari all'uopo occorrente, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, numero 5188, citate nelle premesse, entro il termine di mesi diciotto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il termine entro il quale i lavori di cui al precedente dovranno essere portati a compimento è stabilito in anni dieci, sempre a far tempo dalla data suddetta.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 giugno 1955
GRONCHI
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 51. - E. GRECO
Note all'articolo
- Il D.P.R. 31 gennaio 1957, n. 109 ha disposto (con l'articolo unico) che il termine previsto dal primo comma del presente articolo e' prorogato di mesi diciotto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;647#art-2