Art. 1

In vigore dal 8 ott 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 2367, emesso nell'adunanza del 14 dicembre 1954; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Corchiano, in provincia di Viterbo, limitatamente alla zona delimitata in giallo nell'annessa planimetria in data 31 agosto 1954, vistata dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della. Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 giugno 1955 GRONCHI ROMITA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1955 Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 176. - CARLOMAGNO
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