Art. 1
In vigore dal 14 ago 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni ed aggiunte;
Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;
Decreta:
È approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato 30 marzo 1955 stipulato fra il delegato del Ministro per i trasporti, in rappresentanza dello Stato, e il legale rappresentante della provincia di Udine per la concessione a quest'ultima dell'impianto e dell'esercizio della tramvia extraurbana Udine-San Daniele.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 giugno 1955
GRONCHI
MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1955
Atti del Governo, registro n. 91, foglio n 117. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-21;593#art-1