Art. 1
In vigore dal 12 ago 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;
Riconosciuta l'opportunità di emettere una serie di francobolli celebrativi dei VII Giochi Olimpici d'inverno di Cortina d'Ampezzo;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle posto e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;
Decreta:
.
È autorizzata l'emissione di una serie di quattro francobolli celebrativi dei VII Giochi Olimpici d'inverno di Cortina d'Ampezzo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-21;584#art-1