Art. 1

In vigore dal 12 ago 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645; Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689; Riconosciuta l'opportunità di emettere una serie di francobolli celebrativi dei VII Giochi Olimpici d'inverno di Cortina d'Ampezzo; Sentito il Consiglio di amministrazione delle posto e delle telecomunicazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni; Decreta: . È autorizzata l'emissione di una serie di quattro francobolli celebrativi dei VII Giochi Olimpici d'inverno di Cortina d'Ampezzo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-21;584#art-1

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