Art. 1
In vigore dal 4 ago 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 22 maggio 1939, numero 1166 e modificato con legge 1 giugno 1939, n. 872; con regi decreti 26 ottobre 1910, n. 2056; 15 aprile 1942, n. 423; 24 ottobre 1942, n. 1847; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1138 e con decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 942, 21 novembre 1949, n. 1194; 13 marzo 1950, n. 283; 27 ottobre 1951, n. 1825; 23 aprile 1952, n. 873; 10 febbraio 1953, n. 383; 13 febbraio 1954, numero 750; 14 settembre 1954, n. 1161; 27 gennaio 1955, n. 219 e 16 febbraio 1955, n. 136;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso.
L'ordinamento del corso di perfezionamento in filologia classica, è modificato nel modo seguente:
Corso di perfezionamento in filologia classica
Art. 59. - Alla Facoltà di lettere e filosofia è annesso un corso di perfezionamento in filologia classica, che ha la durata di un anno. Al corso possono iscriversi i laureati in lettere.
Art. 60. - Gli iscritti debbono seguire le lezioni, partecipare alle esercitazioni e superare, fra gli esami orali, tre esami delle seguenti materie: letteratura latina, letteratura greca, glottologia, filologia greco-latina, papirologia, paleografia classica.
Negli esami orali i candidati debbono anche dar prova di saper leggere correntemente opere filologiche scritte in due lingue straniere scelte fra la francese, l'inglese e la tedesca.
Art. 61. - Alla fine del corso i candidati debbono inoltre superare un esame scritto consistente nella versione di un passo di autore greco in latino.
Art. 62. - Per conseguire il certificato di studio i candidati debbono infine presentare una dissertazione intorno a un argomento riferentesi a una delle materie insegnate nel corso.
La discussione della dissertazione ha luogo davanti a una Commissione di sette membri, composta dal preside della Facoltà, dai professori delle materie seguite nel corso e da altri componenti la Facoltà.
Gli iscritti al corso debbono versare le tasse e sopprattasse e gli eventuali contributi che verranno stabiliti anno per anno dal Consiglio di amministrazione dell'Università, uditi il Senato accademico ed il Consiglio di Facoltà.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 giugno 1955
GRONCHI
ERMINI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1955
Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 96. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-21;560#art-1