Art. 2
In vigore dal 20 nov 1955
L'art. 9 dello statuto citato nel precedente è abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 giugno 1955
GRONCHI
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 98. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-06;986#art-2