Art. 1
In vigore dal 27 lug 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 170 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e successive modificazioni;
Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;
Decreta:
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Nell'anno 1955 possono essere richiamati alle armi, per istruzione, ventimila graduati e militari di truppa in congedo delle varie Armi e Servizi dell'Esercito, delle classi 1929, 1930 e 1931, appartenenti ai Distretti militari dipendenti dal Comandi militari territoriali di Torino, Genova, Milano, Bolzano, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Palermo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-06;546#art-1