Art. 1
In vigore dal 19 ago 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 27 novembre 1927, n. 2284, con il quale i comuni di Capriva di Cormons, Mossa, San Lorenzo di Mossa e Moraro, in provincia di Gorizia, furono riuniti in unico Comune denominato "Capriva di Cormons;
Visto il proprio decreto 29 maggio 1954, n. 663, con il quale la denominazione del comune di Capriva di Cormons è stata cambiata in quella di "Capriva del Friuli";
Viste le istanze rispettivamente in data 21 dicembre 1947 e 18 gennaio 1948, con le quali la maggioranza dei contribuenti dei cessati comuni di Mossa, San Lorenzo di Mossa e Moraro ne ha chiesto la ricostituzione in Comuni autonomi;
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Capriva di Cormons in data 11 settembre 1953, nn. 28, 29 e 30, e del Consiglio provinciale di Gorizia in data 29 maggio 1954, n. 4051/54/40, con le quali è stato espresso parere in ordine alle ricostituzioni di cui trattasi;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
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Sono ricostituiti i comuni di Mossa, San Lorenzo di Mossa e Moraro, in provincia di Gorizia, con le circoscrizioni territoriali preesistenti alla data della relativa soppressione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-03;612#art-1