Art. 1

In vigore dal 19 ago 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le istanze 2 maggio, 29 e 30 giugno, 15, 16 e 22 settembre 1946, con le quali la maggioranza dei contribuenti della frazione Mattinata del comune di Monte Sant'Angelo (Foggia) ha chiesto che la frazione medesima sia distaccata dal comune di Monte Sant'Angelo e costituita in Comune distinto con capoluogo e denominazione Mattinata; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Monte Sant'Angelo in data 22 settembre 1947, n. 53, e 11 aprile 1953, n. 2, della Deputazione provinciale in data 4 novembre 1947, n. 1511, e del Consiglio provinciale di Foggia in data 19 agosto 1953, n. 39, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale di cui trattasi; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . La frazione Mattinata è distaccata dal comune di Monte Sant'Angelo e costituita in Comune distinto con capoluogo e denominazione Mattinata e con la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini annesse ai presente decreto.
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