Art. 1
In vigore dal 12 ago 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Borghetto di Arroscia (Imperia) n. 26 in data 6 giugno 1954, con la quale viene chiesto che l'attuale denominazione del Comune sia mutata in quella di "Borghetto d'Arroscia";
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Imperia n. 87 in data 13 dicembre 1954, con la quale è stato espresso parere in ordine al cambiamento di denominazione di cui trattasi;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
La denominazione del comune di Borghetto di Arroscia, in provincia di Imperia, è mutata in quella di "Borghetto d'Arroscia".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 giugno 1955
GRONCHI
SCELBA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1955
Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 114. - CARLOMAGNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-03;582#art-1