Art. 1
In vigore dal 12 ago 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Sampeire (Cuneo) in data 25 aprile 1954, n. 32, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione del Comune sia mutata in quella di "Sampeyre";
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Cuneo in data 5 luglio 1954, n. 36.6, con la quale è stato espresso parere in ordine al cambiamento di denominazione di cui trattasi;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
La denominazione del comune di Sampeire, in provincia di Cuneo, è mutata in quella di "Sampeyre".
Il presente, decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 giugno 1955
GRONCHI
SCELBA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1955
Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 112. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-03;581#art-1