Art. 1
In vigore dal 27 lug 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;
Visti la domanda di riconoscimento giuridico dell'Ente e Fiera di Roma", con sede in Roma, e lo schema dello statuto approvato dagli Enti fondatori;
Ritenuta l'opportunità della costituzione dell'Ente suddetto, in relazione alla finalità che esso si propone ed ai mezzi di cui può disporre;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
Articolo unico.
È riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo denominato "Fiera di Roma", con sede in Roma.
È approvato lo statuto dell'Ente stesso, allegato al presente decreto, vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1955
Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 73. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-03;545#art-1