Art. 2
In vigore dal 9 lug 1955
L'onere di cui al presente decreto viene fronteggiato con parte dello stanziamento iscritto nel capitolo 520 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 maggio 1955
GRONCHI
SCELBA - VANONI - TREMELLONI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1955
Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 71. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-26;542#art-2