Art. 23

In vigore dal 14 nov 1956
Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera f) del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 maggio 1955 GRONCHI SCELBA - ERMINI - GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1956 Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 74. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-26;1556#art-23

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