Art. 1
In vigore dal 14 nov 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Veduto l' del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale alberghiero di Firenze già in atto, per ragioni di servizio, col relative organica dal 1 ottobre 1952;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
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A decorrere dal 1 ottobre 1952 è istituita in Firenze una scuola avente finalità ed orientamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale alberghiero.
A decorrere dalla stessa data, la Scuola tecnica commerciale statale "Saffi" di Firenze è soppressa. La Scuola secondaria, di avviamento professionale già aggregata alla predetta Scuola tecnica, viene annessa all'Istituto professionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-26;1556#art-1