Art. 12
In vigore dal 14 nov 1956
Le Commissioni di esami sono Costituite dal direttore della Scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della Scuola stessa e da fine esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.
La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della Scuola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-26;1555#art-12