Art. 2
In vigore dal 14 nov 1956
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera.
Esso è costituito dalle seguenti Scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale di cucina, con sezione per:
cuoco.
2. Scuola professionale per servizi di mensa, ristorante e bar, con sezioni per:
cameriere;
barman.
3. Scuola professionale per servizi di portineria, segreteria e amministrazione, con sezioni per:
portiere;
segretario;
addetto all'amministrazione e all'economato.
4. Scuola professionale per servizi di alloggio e di guardaroba, con sezioni per:
governante addetta ai piani.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-26;1554#art-2