Art. 1
In vigore dal 8 dic 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto lo statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, approvato con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1487, e modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1947, n. 1509;
Visti il decreto 30 luglio 1952, con il quale il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nominava il commissario per la gestione straordinaria dell'Ente con il compito fra l'altro, di presentare per l'approvazione le necessarie modifiche allo statuto dell'Ente e i successivi decreti di proroga;
Vista la delibera del commissario del 15 novembre 1954, n. 57, con la quale è proposto per l'approvazione il testo del nuovo statuto dell'Ente;
Riconosciuta la necessità di approvare il nuovo statuto proposto dal commissario dell'Ente;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;
Decreta:
È approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare nel testo allegato al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 maggio 1955
EINAUDI
SCELBA - VIGORELLI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 170. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-10;1082#art-1