Art. 1

In vigore dal 12 ago 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e per il commercio con l'estero; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo firmato a Belgrado il 18 dicembre 1954, per l'utilizzazione della somma di 30 milioni di dollari U.S.A. di cui all'art. 11 dell'Accordo concluso a Belgrado il 18 dicembre 1954 fra l'Italia e la Jugoslavia concernente il regolamento definitivo di tutte le obbligazioni reciproche di carattere economico e finanziario derivanti dal Trattato di pace e dagli Accordi successivi e scambi di Note.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-03;646#art-1

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