Art. 1
In vigore dal 12 ago 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e per il commercio con l'estero;
Decreta:
.
Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo firmato a Belgrado il 18 dicembre 1954, per l'utilizzazione della somma di 30 milioni di dollari U.S.A. di cui all'art. 11 dell'Accordo concluso a Belgrado il 18 dicembre 1954 fra l'Italia e la Jugoslavia concernente il regolamento definitivo di tutte le obbligazioni reciproche di carattere economico e finanziario derivanti dal Trattato di pace e dagli Accordi successivi e scambi di Note.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-03;646#art-1