Art. 1

In vigore dal 23 lug 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, concernente l'esecuzione del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri; Decreta: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e la Francia per la consegna degli atti concernenti i territori ceduti per effetto del Trattato di pace del 10 febbraio 1947, concluso a Roma il 6 ottobre 1954. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 aprile 1955 EINAUDI MARTINO - SCELBA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1955 Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 64. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-04-28;541#art-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo