Art. 1
In vigore dal 23 lug 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, concernente l'esecuzione del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;
Decreta:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e la Francia per la consegna degli atti concernenti i territori ceduti per effetto del Trattato di pace del 10 febbraio 1947, concluso a Roma il 6 ottobre 1954.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 aprile 1955
EINAUDI
MARTINO - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1955
Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 64. - CARLOMAGNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-04-28;541#art-1