Art. 1
In vigore dal 17 lug 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l' del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro;
Decreta:
.
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia ed il Lussemburgo, relativo alla definizione delle questioni economiche rimaste in sospeso fra i due Stati, concluso a mezzo scambio di Note effettuato in Lussemburgo il 5 giugno 1954.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-04-27;554#art-1