Art. 1

In vigore dal 17 lug 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l' del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia ed il Lussemburgo, relativo alla definizione delle questioni economiche rimaste in sospeso fra i due Stati, concluso a mezzo scambio di Note effettuato in Lussemburgo il 5 giugno 1954.
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