Art. 1

In vigore dal 19 mag 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visti gli della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato; Visto l' del decreto del Presidente della Repubblica, 4 febbraio 1955, n. 23; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all' della legge 20 dicembre 1951, n. 1181; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei, Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Ai fattorini telegrafici - compresi i provvisori - alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonché ai procaccia, scortapieghi e scambisti, vincolati da obbligazione personale, ed ai guardapprodi della stessa Amministrazione previsti dal decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505, 6 concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo nella misura di lire cinquemila mensili nette. Nel caso di cumulo di servizi postelegrafonici l'assegno integrativo è concesso in misura proporzionale alla durata di ciascuna prestazione. Il complesso delle aliquote di assegno non può comunque superare le lire cinquemila mensili riducendosi a tale fine l'assegno relativo alla prestazione di minore importanza.
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