Art. 3

In vigore dal 19 mag 1955
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto, compresa l'eventuale assegnazione di fondi a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del decreto medesimo.
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