Art. 2
In vigore dal 19 mag 1955
Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, se e in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli - primo comma - 5, 6, 7 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.
Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-04-27;392#art-2