Art. 2

In vigore dal 18 mag 1955
Ai sottocapi e comuni volontari e raffermati di leva della Marina militare è concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile, non pensionabile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure nette sottoindicate: A) Sottocapi e comuni volontari a bordo ed a terra: 1) dalla data di arruolamento e fino alla classifica di comune di prima classe, lire 1000; 2) durante il primo anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di prima classe, lire 1500; 3) dopo un anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di prima classe, lire 2000; 4) dopo quattro anni di servizio decorrenti dalla data di classifica a comune di prima classe, lire 3500; 5) sottocapi brevettati e sottocapi volontari che hanno ultimato la ferma complementare a premio di anni due, lire 4000; 6) sottocapi volontari con decorrenza dal quarto vincolo complementare annuale, lire 4500. B) Sottocapi e comuni raffermati di leva a bordo ed a terra: 1) dalla data del primo vincolo annuale a tutto il quarto vincolo, lire 2000; 2) dalla data dell'ammissione al quinto vincolo annuale e fino al sesto vincolo, lire 3500.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-04-27;384#art-2

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