Art. 2
In vigore dal 18 mag 1955
Ai sottocapi e comuni volontari e raffermati di leva della Marina militare è concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile, non pensionabile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure nette sottoindicate:
A) Sottocapi e comuni volontari a bordo ed a terra:
1) dalla data di arruolamento e fino alla classifica di comune di prima classe, lire 1000;
2) durante il primo anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di prima classe, lire 1500;
3) dopo un anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di prima classe, lire 2000;
4) dopo quattro anni di servizio decorrenti dalla data di classifica a comune di prima classe, lire 3500;
5) sottocapi brevettati e sottocapi volontari che hanno ultimato la ferma complementare a premio di anni due, lire 4000;
6) sottocapi volontari con decorrenza dal quarto vincolo complementare annuale, lire 4500.
B) Sottocapi e comuni raffermati di leva a bordo ed a terra:
1) dalla data del primo vincolo annuale a tutto il quarto vincolo, lire 2000;
2) dalla data dell'ammissione al quinto vincolo annuale e fino al sesto vincolo, lire 3500.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-04-27;384#art-2