Art. 1
In vigore dal 18 mag 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all' della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
.
Agli incaricati marittimi ed ai delegati di spiaggia, disciplinati dal regio decreto 25 novembre 1937, n. 2360, 6 concesso, a decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, in aggiunta retribuzione in vigore, un assegno integrativo mensile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle seguenti misure nette:
incaricati marittimi di 1ª classe.............. L. 2.500 incaricati marittimi di 2ª classe.............. L. 2.250 delegati di spiaggia di 1ª classe.............. L. 2.000 delegati di spiaggia di 2ª classe.............. L. 1.750 delegati di spiaggia di 3ª classe.............. L. 1.500
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-04-27;382#art-1