Art. 1
In vigore dal 18 mag 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all' della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Al personale incaricato temporaneo addetto al servizio del collocamento, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381 e all'art. 24 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è concesso, a, decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, in aggiunta alle competenze in vigore fissate dalla legge 20 luglio 1952, n. 1015, un assegno integrativo mensile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nella misura netta indicata, come appresso, per ciascun importo del compenso annuo lordo di cui alla tabella dell' della stessa legge 20 luglio 1952, n. 1015:
Assegno integrativo
Compenso annuo lordo mensile netto
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120.000 2.500
180.000 2.750
216.000 3.250
240.000 3.750
264.000 4.250
300.000 4.500
360.000 5.000
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-04-27;381#art-1