Art. 1

In vigore dal 18 mag 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visti gli della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato; Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all' della legge 20 dicembre 1954, n. 1181; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Al personale incaricato temporaneo addetto al servizio del collocamento, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381 e all'art. 24 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è concesso, a, decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, in aggiunta alle competenze in vigore fissate dalla legge 20 luglio 1952, n. 1015, un assegno integrativo mensile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nella misura netta indicata, come appresso, per ciascun importo del compenso annuo lordo di cui alla tabella dell' della stessa legge 20 luglio 1952, n. 1015: Assegno integrativo Compenso annuo lordo mensile netto Lire Lire --------- -------- 120.000 2.500 180.000 2.750 216.000 3.250 240.000 3.750 264.000 4.250 300.000 4.500 360.000 5.000
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-04-27;381#art-1

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