Art. 1

In vigore dal 13 mag 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' della legge 10 marzo 1955, n. 103, contenente la delega a formare ed approvare l'elenco dei prodotti dell'industria meccanica che, ai sensi dell' della legge stessa, sono ammessi all'atto della loro esportazione al rimborso del dazio e degli altri diritti doganali di cui furono gravati i materiali siderurgici impiegati nella loro fabbricazione; Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; Decreta: . È approvato l'elenco allegato al presente decreto concernente i prodotti dell'industria meccanica ammessi all'atto della esportazione al rimborso del dazio e degli altri diritti doganali di cui furono gravati i materiali siderurgici impiegati nella loro fabbricazione, nonché la misura unitaria del rimborso stabilito per ciascun prodotto.
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