Art. 1

In vigore dal 21 ago 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028, e modificato con regio decreto 11 luglio 1942, n. 921 e con decreti del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, n. 1802 e 14 settembre 1954, n. 1201; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dei Politecnico anzidetto; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 13, è aggiunto il seguente nuovo articolo, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 14. - Nel triennio di studi di applicazione del corso di laurea in architettura solo istituiti, ai sensi della legge 11 aprile 1953, n. 312, i seguenti nuovi insegnamenti complementari di durata annuale: 1) Architettura sociale; 2) Allestimento e museografia; 3) Arte e tecnica del serramento; 4) Unificazione edilizia e prefabbricazione; 5) Complementi di urbanistica. L'art. 27 è sostituito dal seguente: Le tasse e soprattasse dei singoli corsi di perfezionamento sono determinate ogni anno accademico con deliberazione del Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio della facoltà di ingegneria approvata dal Senato accademico. I contributi sono stabiliti ogni anno accademico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udita la Facoltà e scuola. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 aprile 1955 EINAUDI ERMINI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 1 agosto 1955 Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 2. - CARLOMAGNO
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