Art. 1
In vigore dal 21 ago 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e modificato con i regi decreti 16 ottobre 1940, n. 1527; 15 aprile 1942, n. 424; 5 settembre 1942, n. 1235; 24 ottobre 1942, n. 1596, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 423; e con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1160; 30 ottobre 1949, n. 994; 30 ottobre 1949, n. 1167; 30 ottobre 1950, n. 1305; 11 aprile 1951, n. 564; 27 ottobre 1951, n. 1793; 11 febbraio 1952, n. 366; 26 ottobre 1952, n. 4507; 10 febbraio 1953, n. 544; 25 giugno 1953, n. 709; 23 marzo 1954, n. 751, e 26 ottobre 1954, n. 1207;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di:
"Politica economica e finanziaria".
Art. 11, relativo al corso di laurea in giurisprudenza. - Agli insegnamenti cui è propedeutico quello di: "Istituzioni di diritto privato" indicati nella lettera b) va aggiunta la e medicina legale e delle assicurazioni"; agli insegnamenti cui, è propedeutico quello di "economia politica", indicati nella lett. d) vanno aggiunti quelli di "diritto commerciale" e di "politica economica e finanziaria".
Vengono poi aggiunti i seguenti nuovi commi:
e) diritto internazionale per il diritto coloniale;
f) diritto penale per la procedura penale e la medicina legale e delle assicurazioni;
g) diritto costituzionale per il diritto amministrativo.
Art. 14. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di e scienza delle finanze".
Art. 17. - È modificato come segue:
Sono dichiarati propedeutici i seguenti insegnamenti: a) istituzioni di diritto privato per il diritto del lavoro e la filosofia del diritto; b) istituzioni di diritto pubblico per il diritto amministrativo, per il diritto costituzionale italiano e comparato, per la contabilità di Stato e per il diritto del lavoro;
c) economia politica per la scienza delle finanze.
Art. 26. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di:
27) Etruscologia ed archeologia italica.
Art. 45. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti quelli di:
"Fisica nucleare;
Fisica terrestre;
Spettroscopia".
Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di:
"Fisica nucleare;
Fisica terrestre".
Art. 46. - La disposizione "Le esercitazioni di fisica (biennali) importano l'esame alla fine di ogni anno" è abrogata.
Art. 48. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti quelli di:
"Fisica nucleare;
Fisica terrestre;
Onde elettromagnetiche;
Calcolo delle probabilità;
Topologia;
Matematiche superiori;
Teoria delle funzioni".
Art. 51. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche sono aggiunti quelli di:
"Fisica nucleare;
Onde elettromagnetiche;
Calcolo delle probabilità;
Topologia;
Matematiche superiori".
Art. 52. - Vengono soppressi il sesto e l'ultimo comma.
Art. 54. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica sono aggiunti quelli di:
"Fisica nucleare;
Fisica terrestre;
Spettroscopia;
Onde elettromagnetiche;
Calcolo delle probabilità;
Topologia;
Matematiche superiori".
Art. 55. - Vengono soppressi il quinto e l'ultimo comma.
Art. 57. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di:
"Genetica;
Biologia marina".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 aprile 1955
EINAUDI
ERMINI
Visto, il Guardasigilli DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 5. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-04-11;622#art-1