Art. 1

In vigore dal 21 ago 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e modificato con i regi decreti 16 ottobre 1940, n. 1527; 15 aprile 1942, n. 424; 5 settembre 1942, n. 1235; 24 ottobre 1942, n. 1596, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 423; e con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1160; 30 ottobre 1949, n. 994; 30 ottobre 1949, n. 1167; 30 ottobre 1950, n. 1305; 11 aprile 1951, n. 564; 27 ottobre 1951, n. 1793; 11 febbraio 1952, n. 366; 26 ottobre 1952, n. 4507; 10 febbraio 1953, n. 544; 25 giugno 1953, n. 709; 23 marzo 1954, n. 751, e 26 ottobre 1954, n. 1207; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di: "Politica economica e finanziaria". Art. 11, relativo al corso di laurea in giurisprudenza. - Agli insegnamenti cui è propedeutico quello di: "Istituzioni di diritto privato" indicati nella lettera b) va aggiunta la e medicina legale e delle assicurazioni"; agli insegnamenti cui, è propedeutico quello di "economia politica", indicati nella lett. d) vanno aggiunti quelli di "diritto commerciale" e di "politica economica e finanziaria". Vengono poi aggiunti i seguenti nuovi commi: e) diritto internazionale per il diritto coloniale; f) diritto penale per la procedura penale e la medicina legale e delle assicurazioni; g) diritto costituzionale per il diritto amministrativo. Art. 14. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di e scienza delle finanze". Art. 17. - È modificato come segue: Sono dichiarati propedeutici i seguenti insegnamenti: a) istituzioni di diritto privato per il diritto del lavoro e la filosofia del diritto; b) istituzioni di diritto pubblico per il diritto amministrativo, per il diritto costituzionale italiano e comparato, per la contabilità di Stato e per il diritto del lavoro; c) economia politica per la scienza delle finanze. Art. 26. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di: 27) Etruscologia ed archeologia italica. Art. 45. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti quelli di: "Fisica nucleare; Fisica terrestre; Spettroscopia". Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di: "Fisica nucleare; Fisica terrestre". Art. 46. - La disposizione "Le esercitazioni di fisica (biennali) importano l'esame alla fine di ogni anno" è abrogata. Art. 48. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti quelli di: "Fisica nucleare; Fisica terrestre; Onde elettromagnetiche; Calcolo delle probabilità; Topologia; Matematiche superiori; Teoria delle funzioni". Art. 51. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche sono aggiunti quelli di: "Fisica nucleare; Onde elettromagnetiche; Calcolo delle probabilità; Topologia; Matematiche superiori". Art. 52. - Vengono soppressi il sesto e l'ultimo comma. Art. 54. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica sono aggiunti quelli di: "Fisica nucleare; Fisica terrestre; Spettroscopia; Onde elettromagnetiche; Calcolo delle probabilità; Topologia; Matematiche superiori". Art. 55. - Vengono soppressi il quinto e l'ultimo comma. Art. 57. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di: "Genetica; Biologia marina". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 aprile 1955 EINAUDI ERMINI Visto, il Guardasigilli DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 1 agosto 1955 Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 5. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-04-11;622#art-1

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