Art. 1

In vigore dal 21 ago 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2169; 31 ottobre 1929, n. 2481; 30 ottobre 1930, n. 1858; 22 ottobre 1931, n. 1422; 27 ottobre 1932, n. 2082; 13 dicembre 1934, n. 2404; 1 ottobre 1936, n. 2020; 13 luglio 1939, n. 1168; 26 ottobre 1940, n. 2029; 24 ottobre 1942, n. 1785; con regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58; con decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e con decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 451; 31 ottobre 1950, n. 1293; 11 maggio 1951, n. 633; 23 gennaio 1952, n. 66; 25 giugno 1953, n. 753; 30 luglio 1953, n. 758; 25 agosto 1953, n. 857; 25 agosto 1953, n. 992 e 14 settembre 1954, n. 1195; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 16. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia, e commercio è aggiunto quello di: "Contabilità di Stato". Art. 47. - Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "Gli insegnamenti di storia greca e di storia romana, di storia medioevale e di storia moderna sono riuniti in un'unica cattedra. I corsi rispettivi vengono tenuti alternativamente e ogni anno viene indicato nel manifesto degli studi il corso che sarà impartito". Art. 55. - All'elenco degli Istituti della Facoltà di lettere e filosofia è aggiunto quello di storia antica (greca e romana). Art. 59. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche sono aggiunti quelli di: 10) Calcolo delle probabilità; 11) Calcoli numerici e grafici; 12) Teoria dei numeri; 13) Geometria algebrica; 14) Topologia. Art. 61. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti quelli di: 12) Spettroscopia; 13) Calcolo delle probabilità; 14) Meccanica statistica; 15) Elettrologia. Art. 63. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) è aggiunto quello di: 12) Spettroscopia. Art. 65. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di: 15) Paleontologia umana; 16) Vulcanologia. Art. 67. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica sono aggiunti quelli di: 11) Calcolo delle probabilità; 12) Meccanica statistica; 13) Calcoli numerici e grafici; 14) Topologia; 15) Teoria delle funzioni. Art. 70, contenente l'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. L'istituto di orto botanica è trasformato in "Istituto di botanica ed orto botanico". Sono poi aggiunti i seguenti nuovi Istituti: 11) Istituto di fisiologia generale; 12) Istituto di geodesia e geofisica. Art. 85. - È aggiunto il seguente comma: "I corsi di perfezionamento hanno il fine di fornire un perfezionamento culturale in una determinata branca specialistica. Al termine di essi vengono rilasciati solo certificati di frequenza e di esami". Art. 86. - È così modificato: "Le scuole di specializzazione ed i corsi di perfezionamento ammessi alla Facoltà di medicina e chirurgia sono i seguenti: 1) Scuola di specializzazione in chirurgia generale; 2) Scuola di specializzazione in pediatria; 3) Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia; 4) Scuola di specializzazione in oculistica; 5) Scuola di specializzazione in dermosifilopatia; 6) Scuola di specializzazione in medicina interna; 7) Scuola di specializzazione in neurologia; 8) Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni; 9) Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria; 10) Scuola di specializzazione in radiologia medica; 11) Scuola di specializzazione in urologia; 12) Scuola di specializzazione in clinica otorinolaringoiatrica; 13) Scuola di perfezionamento in oncologia; 14) Corso di perfezionamento in puericultura, dietetica infantile ed assistenza sociale all'infanzia". Art. 87. - È così modificato: "Alle scuole di specializzazione possono essere iscritti i soli laureati in medicina e chirurgia. Al corso di perfezionamento in puericultura, dietetica infantile di assistenza sociale all'infanzia possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia già in possesso del diploma di specialista in pediatria". Art. 88. - È così modificato: "Non è consentito iscriversi contemporaneamente a due scuole di specializzazione o ad una scuola di specializzazione ed a un corso di perfezionamento". Art. 89. - Il primo comma, relativo alle tasse, soprattasse e contributi delle scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento è abrogato e sostituito dal seguente: "Gli iscritti alle scuole di specializzazione e ai corsi di perfezionamento debbono pagare le tasse di immatricolazione e di iscrizione, le soprattasse di esami nella misura stabilita, dalle vigenti disposizioni per gli studenti della Facoltà di medicina e chirurgia. Gli iscritti devono pagare, inoltre, contributi di laboratorio e di esercitazioni nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udite la Facoltà di medicina e chirurgia e scuola. I contributi destinati a spese di laboratorio e di esercitazioni sono interamente devoluti agli Istituti che impartiscono le singole esercitazioni, ai sensi dell'art. 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551". Il terzo e quarto comma dello stesso art. 89 sono abrogati e sostituiti dai seguenti: "Il provento delle soprattasse è ripartito secondo i criteri indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1952, n. 4512. La tassa di diploma è fissata nella misura di L. 6000, ai sensi dell'art. 7, della legge 18 dicembre 1951, n. 1551". Art. 90. - È così modificato: "La direzione di ciascuna scuola di specializzazione o corso di perfezionamento spetta al direttore dell'Istituto cui è annessa o da cui prende il nome". Art. 91. - L'ultimo comma è sostituito dal seguente: "Il Consiglio di ciascuna scuola o corso di perfezionamento si compone di professori che vi tengono l'insegnamento prescritto ed è presieduto dal direttore". Art. 92. - È sostituito dal seguente: "Le singole scuole di specializzazione possono sospendere le lezioni negli anni in cui non raggiungano il numero di sei iscritti. Può anche essere limitato, a giudizio del Consiglio della facoltà, il numero degli alunni. A giudizio del Consiglio della scuola o del corso di perfezionamento gli insegnamenti possono non avere il carattere cattedratico ed essere svolti in quella diversa forma che è consentita dall'indole di ciascuna disciplina". Art. 94. - È aggiunto Il seguente comma: "Nel corso di perfezionamento in puericultura, dietetica infantile ed assistenza sociale all'infanzia gli iscritti sono sottoposti ad esami di profitto". Art. 95. - È sostituito dal seguente: "L'esame di diploma per le scuole di specializzazione potrà ripetersi una sola volta e dopo un anno: ". Art. 97. - È sostituito dal seguente: "Gli aiuti e gli assistenti di ruolo degli Istituti sede di scuola di specializzazione possono iscriversi allà relativa scuola senza obbligo di pagamento di tassa così pure per i corsi di perfezionamento". Art. 98. - Il primo comma è sostituito dal seguente: "Gli aiuti e gli assistenti volontari, purcehè in carica presso gli Istituti sedi di scuola di specializzazione o presso Istituti di materie intimamente affini possono avere abbreviazioni di corso, in seguito a proposta motivata del direttore della relativa scuola. L'abbreviazione, però, non potrà essere mai superiore agli anni di effettivo servizio prestato", Art. 99. - "La scuola di specializzazione in chirurgia" assume la denominazione: "Scuola di specializzazione in chirurgia generale". Art. 100, relativo alla scuola di specializzazione in pediatria, è così modificato: "La scuola è annessa all'Istituto di clinica pediatrica. Il corso della scuola ha la durata di anni due. Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono: 1° anno: Fisiopatologia dell'accrescimento del bambino; Igiene infantile; Semeiotica infantile; Puericultura; Dietetica. 2° anno: Clinica pediatrica. Gli iscritti al corso hanno l'obbligo di internato nella clinica per tutta la durata dell'insegnamento". Art. 104, relativo alla "Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente e del ricambio" è soppressa, con la conseguente variazione della numerazione degli articoli successivi. Art. 105, relativo alla "Scuola di specializzazione in malattie del lavoro" è soppressa, con la conseguente variazione della numerazione degli articoli successivi. Art. 106. - L'ultimo comma è sostituito dal seguente: "In tutti i tre anni è obbligatorio l'internato in una clinica per malattie nervose e mentali". Art. 107. - La scuola di specializzazione in medicina legale assume la denominazione di "Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni" Il primo ed il terzo comma sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: "Questa scuola è annessa all'Istituto di medicina legale e delle assicurazioni". Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti: 1° anno: nozioni di diritto penale, civile e assicurativo; patologia medico-legale e del lavoro; nozioni di psicologia e psicotecnica; semeiotica traumatologica e infortunistica; tecnologia medico-legale. 2° anno: medicina legale generale ed applicata;criminologia; medicina delle assicurazioni; medicina legale militare; tecnica delle valutazioni tecnicolegali". Art. 108. - Il terzo, il quarto e il quinto comma sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: "Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono i seguenti: 1° anno: Materie fondamentali: 1) Anatomia e istologia della bocca e dei denti; 2) Fisiologia; 3) Anatomia patologica; 4) Semeiotica; 5) Patologia speciale bucco-dentale; 6) Anestesia plessica e tronculare-exodontia; 7) Endodontia; 8) Protesi mobile parziale; 9) Protesi fissa; 10) Odontotecnica. Un gruppo di materie complementari: 1) Batteriologia del cavo orale; 2) Malattie dermosifilopatiche di interesse stomatologico; 3) Malattie dismetaboliche, infettive, del sangue, ecc. e stomatologia; 4) Le infezioni focali stomatogene; 5) Le narcosi con particolare riguardo a quelle per venam o con intubazione endotracheale; 6) La immunoterapia d'interesse stomatologico e l'igiene orale; 7) Farmacologia e tossicologica; 8) Esercitazioni sul manichino. 2° anno: Materie fondamentali: 1) Clinica delle malattie della bocca e dei denti e terapia; 2) Chirurgia orale; 3) Ortodonzia; 4) Protesi mobile totale; 5) Protesi a ponte; 6) Pasadenziopatie ed apparecchi di fissazione e di scarico; 7) Clinica protesica. Un gruppo di materie complementari: 1) Chirurgia plastica della faccia; 2) Medicina legale ed infortunistica; 3) Pediatria; 4) Medicina operatoria; 5) Radiologia e roentgen-curie-terapia; 6) Rino-laringologia di interesse stomatologico; 7) Tecniche di laboratorio (biochimica, istologia, microbiologia, ecc.); 8) Esercitazioni di odontotecnica e di clinica protesica. Obbligatorietà di internato di due anni solari nell'istituto di odontoiatria e di presenza nell'ambulatorio ed in clinica. Per l'esame di diploma i candidati dovranno presentare e discutere una tesi di specializzazione scritta, sperimentale, clinica o compilativa assegnata dal direttore della scuola". Art. 109. - "La scuola di specializzazione in radiologia" assume la denominazione: "Scuola di specializzazione in radiologia medica". Dopo l'art. 116, 6 aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione del corso di perfezionamento in puericultura, dietetica infantile ed assistenza sociale all'infanzia. Corso di perfezionamento in puericultura, dietetico infantile ed assistenza sociale all'infanzia. Art. 117. - Al corso che ha la durata di un anno, possono essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia, in possesso del diploma di specialista in pediatria. Al termine del corso viene rilasciato un certificato di frequenza e di esame. Le materie d'insegnamento sono le seguenti: Puericultura, Sofferenze endouterine e loro profilassi, Assistenza al neonato ed all'immaturo, Assistenza igienica ambientale domiciliare e nelle collettività al bambino sano ed al bambino malato. La patologia e puericultura degli ospizi e collettività. L'assistenza negli Istituti provinciali per l'infanzia (brefotrofi) specie riguardo all'affido ed al baliatico esterno. Puericultura di massa (organizzazione di nidi di fabbrica, consultori, dispensari, preventori), Colonie permanenti e temporanee (scelta dei soggetti ed organizzazione dei servizi). Climatoterapia metereopatie. Crenoterapia. Igiene scolastica. Dietetica infantile: Ricordi di fisiologia della alimentazione e della nutrizione. Alimenti e loro utilizzazione. Confezione dei cibi e loro indicazione. Denaturazioni ed utilizzazioni attraverso le manipolazioni culinarie. Alimenti conservati. Infezioni dell'alimento. Dietetica nelle varie età. La refezione scolastica. Diete ospedaliere. Diete di collettività. Dietetica nelle malattie del ricambio. Assistenza sociale all'infanzia: Legislazione sanitaria riguardante l'assistenza all'infanzia. La legge sull'Opera nazionale maternità ed infanzia. L'organizzazione dei servizi dell'O.N.M.I. Provvedimenti ed organizzazioni all'estero per l'assistenza all'infanzia. Centri speciali di vigilanza ed assistenza: per ortofreniaci, per cerebrospastici, per immaturi, per postreumatici, per diabetici, per recupero dei postumi di poliomelite, ecc. Le lezioni saranno integrate da esercitazioni e da visite ad Istituti o centri specializzati, e si varranno del contributo di insegnanti particolarmente competenti. Il corso sarà diretto dal direttore della clinica pediatrica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 aprile 1955 EINAUDI ERMINI Visto, il Guardasigilli: DE PIERO Registrato alla Corte dei conti, addì 1 agosto 1955 Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 1. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-04-11;621#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo