Art. 1

In vigore dal 10 lug 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 26 gennaio 1928, n. 160, con il quale i comuni di Almese, Rivera e Villar Dora, in Provincia di Torino, furono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo "Almese"; Vista l'istanza 7 settembre 1947, con la quale la maggioranza dei contribuenti del cessato comune di Villar Dora ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo; Viste le deliberazioni della Giunta comunale in data 20 aprile 1953, n. 37, e del Consiglio comunale di Almese in data 19 giugno 1947, n. 19 ed in data 3 giugno 1953, n. 18; e del Consiglio provinciale di Torino in data 7 luglio 1953, n. 5-3876, con le quali fu espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . È ricostituito il comune di Villar Dora, in provincia di Torino, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data; della relativa soppressione. Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoni ali e finanziari tra il comune di Almese ed il ricostituito comune di Villar Dora, nonché alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Almese. È fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'articolo 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche. Al personale in servizio presso il comune di Almese, che sarà inquadrato negli organici del comune di Villar Dora, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 aprile 1955 EINAUDI SCELBA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte del conti, addì 23 giugno 1955 Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 43, - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-04-11;499#art-1

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