Art. 1
In vigore dal 10 lug 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 2 della legge 31 ottobre 1953, n. 807, con il quale furono approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1953-54;
Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 21 giugno 1941, n. 571, convertito nella legge 14 settembre 1941, n. 1115 e l' della legge 11 aprile 1953, n. 308, concernenti la costituzione del "Fondo di riserva per le spese impreviste" dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed i relativi prelievi;
Considerato che il "Fondo di riserva per le spese impreviste" dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, tenuto conto dell'assegnazione in suo favore di L. 100.000.000 inscritta nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1953-54, presenta, al 30 giugno 1954, una disponibilità di L. 194.673.895;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Dal "Fondo di riserva per le spese impreviste" dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, depositato in conto corrente presso la Tesoreria centrale, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1953-54, il prelevamento di L. 107.889.282 (lire centosettemilioniottocentoottantanovemiladuecentoottantadue) da versarsi alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato con imputazione al capitolo 24 dell'entrata "Prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, destinati alla parte ordinaria" dello stato di previsione dell'entrata, dell'Amministrazione medesima per l'esercizio predetto, e da portarsi in aumento dello stanziamento inscritto al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa:
Cap. 30. - Indennità e rendite per inabilità permanente e morte del personale operaio in seguito ad infortunio sul lavoro o malattia professionale.. L. 107.889.282 Il presente decreto sarà allegato al rendiconto dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1953-54.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 aprile 1955
EINAUDI
MATTARELLA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1955
Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 40. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-04-11;497#art-1