Art. 1
In vigore dal 4 giu 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575;
Considerato che con decreto del Ministro per i trasporti in data 27 settembre 1953 sul tronco ferroviario fra le stazioni di Palermo Sant'Erasmo e Acqua dei Corsari della linea Palermo Sant'Erasmo-Burgio il servizio ferroviario è stato parzialmente sostituito, ai sensi dell' del citato regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575;
Ritenuta la opportunità di sopprimere il predetto tronco;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;
Decreta:
È soppresso il tronco ferroviario fra le stazioni di Palermo Sant'Erasmo e Acqua dei Corsari della linea Palermo Sant'Erasmo-Burgio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 aprile 1955
EINAUDI
SCELBA - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 191. - CARLOMAGNO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-04-09;398#art-1