Art. 1
In vigore dal 23 mar 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Pavia, approvato con regio decreto 3 agosto 1919, n. 1720;
Ritenuta l'opportunità di apportare modifiche a tale regolamento;
Visto il nuovo testa di regolamento approvato dal consiglio provinciale di Pavia con atto n. 3911 del 13 maggio 1954;
Visto l'art. 204 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
È approvato il nuovo regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Pavia, deliberato dal Consiglio provinciale di detta Provincia con atto 3911 in data 13 maggio 1954.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 aprile 1955
EINAUDI
SARAGAT
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 72. - CARLOMAGNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-04-02;1521#art-1