Art. 7

In vigore dal 28 mag 1955
Il coefficiente relativo all'anzianità, agli effetti della formazione della graduatoria di cui all'art. 42 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è fissato dal Consiglio di amministrazione in base alle informazioni ed agli atti comunicati al Consiglio dall'Ufficio del personale. Per la valutazione del coefficiente di anzianità di cui al presente articolo si aggiungono, ai punti ottenuti negli esami, tante unità quanti sono gli anni di anzianità computabili, calcolando per anno intero la frazione superiore a sei mesi. Qualora, peraltro, l'anzianità di grado di alcuno dei candidati risultasse superiore ai venti anni, sarà attribuito al candidato avente la maggiore anzianità di grado il coefficiente venti, riducendo proporzionalmente il coefficiente di anzianità di grado degli altri candidati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 marzo 1955 EINAUDI SCELBA - MARTINO Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1955 Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 151. - CARLOMAGNO
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