Art. 1
In vigore dal 29 giu 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;
Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ed il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni di detto Alto Commissariato;
Visti i regi decreti 22 febbraio 1903, n. 80, 11 giugno 1903, n. 238, 28 gennaio 1904, n. 38 e 31 ottobre 1904, n. 613, con i quali vennero delimitate le zone di endemia malarica della provincia di Verona, in tutti i territori comunali di: Albaredo d'Adige, Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bovolone, Castagnaro, Cerea, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Minerbe, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Boveredo di Guà, Salizzole, San Pietro di Morubio, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Vigasio, Villa Bartolomea;
Vista la proposta, di revoca, totale della dichiarazione di zona inalarica per i suddetti Comuni avanzata dal Prefetto di Verona, previo parere favorevole motivato del Consiglio sanitario provinciale;
Sulla proposta, del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
I regi decreti 22 febbraio 1903, n. 80; 11 giugno 1903, n. 238; 28 gennaio 1904, n. 38; 31 ottobre 1904, n. 613, con i quali vennero dichiarate le zone di endemia malarica in provincia di Verona, nei territori dei comuni di Albaredo d'Adige, Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bovolone, Castagnaro, Cerca, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Minerbe, Nogara, Nogarole Bocca, Oppeano, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, Salizzole, San Pietro di Morubio, Sorga, Terrazzo, Trevenzuolo, Vigasio, Villa Bartolomea, sono revocati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 marzo 1955
EINAUDI
SCELBA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1955
Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 26. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-14;472#art-1