Art. 2
In vigore dal 10 apr 1955
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal giorno dello scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo indicato nell'articolo precedente, in conformità al disposto dell'art. 16 dell'Accordo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 marzo 1955
EINAUDI
SCELBA - MARTINO - DE PIETRO - GAVA - MATTARELLA - MARTINELLI - CASSIANI
Visto, il Guardasigilli: DE PIERO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 212. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-11;210#art-2