Art. 1
In vigore dal 23 lug 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l' della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto col Ministro per il tesoro;
Decreta:
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La Legazione d'Italia in Karachi (Pakistan) e la Cancelleria consolare presso la stessa Legazione sono soppresse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-02;540#art-1